I Penzieri der Cassisa

Lettera ar Primpi (dall’Avvoàto)

 Egr.Sig. Primpi,

Le scrivo la presente su incarico der Signor Antonino Cazzabubboli,
da Lei meglio conosciuto come Tonio da Pisa,
il quale mi ha messo al corrente delle incomprensioni sorte tra di voi,
relativamente al fondo, di proprietà del Sig. Tonio,
e da Lei utilizzato come ricovero e stalla per il Suo gregge di pecore.
Il Sig. Tonio si è sentito costretto a rivolgersi al mio studio
e richiedere la mia assistenza,
perchè risultato vano ogni suo precedente tentativo di conciliazione
e di accordo riguardo a un utilizzo dell’immobile in oggetto,
che sia innanzi tutto autorizzato dal legittimo proprietario
e conseguentemente ed eventualmente, regolamentato con un regolare contratto scritto,
della natura che le parti riterranno più opportuna.

Questa lettera è da considerarsi come un estremo tentativo di risolvere la questione.
in maniera pacifica,
giungendo ad un accordo che regoli definitivamente e in maniera dettagliata
i rapporti che innegabilmente intercorrono, non senza attriti, tra Lei e il Sig. Tonio.

Per questo motivo La invito a presentarsi presso il mio studio,
sito in località Stagno, per un incontro con il Sig. Tonio,
nel quale lo stesso intenderà proporle alcune forme contrattuali idonee a inscrivere
i rapporti tra voi esistenti, all’interno di un cerchio legale
che vi guiderà e tutelerà, in maniera certa e incontestabile,
e riporterà l’armonia fra le vostre famiglie.

Aggiungo, solo a titolo informativo,
e per far sì che meglio possa prendere atto della portata del prossimo incontro,
alcuni stralci di articoli tratti dal codice civile e penale,
che possono essere in un certo qual modo attinenti alla questione che Vi coinvolge,
e che non vorremmo mai essere costretti ad applicare
per il ripristino del totale godimento dei diritti inviolabili del Sig. Tonio.
Articoli che potremo certamente analizzare insieme,
così da fugare qualsiasi dubbio o perplessità
e da rendere così chiara e trasparente la questione,
che l’accordo sarà solo una naturale e conclusiva conseguenza.

Articoli Allegati :

Codice Civile :

Art. 834. Espropriazione per pubblico interesse.
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà
se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata,
e contro il pagamento di una giusta indennità.

Art. 936. Opere fatte da un terzo con materiali propri.
Quando le piantagioni, costruzioni od opere
sono state fatte da un terzo con i suoi materiali,
il proprietario del fondo
ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle,
deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera
oppure l’aumento di valore recato al fondo.
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte,
esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte.
Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.

Art. 948. Azione di rivendicazione.
Il proprietario può rivendicare la cosa, da chiunque la possiede o detiene
e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui,
dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa.
In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l’attore a proprie spese,
o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.
L’azione di rivendicazione non si prescrive,
salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione

Art. 949. Azione negatoria.
Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti
affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.
Se sussistono anche turbative o molestie,
il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione,
oltre la condanna al risarcimento del danno.

Art. 1172. Denunzia di danno temuto.
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore,
il quale ha ragione di temere
che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa
sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo
alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso,
può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere,
secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.
L’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso dispone idonea garanzia per i danni eventuali.

Codice Penale :

Art. 614. Violazione di domicilio.
Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora,
o nelle appartenenze di essi,
contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo,
ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno,
è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi
si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo,
ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La pena è da uno a cinque anni ,
e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone,
ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Art. 631. Usurpazione.
Chiunque per appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile,
ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa,
con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.

Art. 633. Invasione di terreni o edifici.
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati,
al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto,
è punito, a querela della persona offesa,
con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 635. Danneggiamento.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa,
con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro.

Art. 636. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.
Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui
è punito con la multa da euro 10 a euro 103.
Se l’introduzione o l’abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria,
avviene per farli pascolare nel fondo altrui,
la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206.
Qualora il pascolo avvenga,
ovvero dall’introduzione o dall’abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato,
il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 637. Ingresso abusivo nel fondo altrui.
Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso,
da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito,
a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Art. 639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635,
deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa,
con la multa fino a euro 103.

Concludo la presente missiva,
ribadendo che analizzeremo insieme gli articoli sopra citati,
di modo da capirne bene il significato e l’applicabilità al caso concreto.
Certi che usciremo con un accordo dall’incontro
organizzato in data Lunedì 1°Febbraio dell’anno in corso, alle ore 10.30,
presso il mio studio sito in :
Via de’ fossi senz’acqua n.23
Località Stagno (Li).

Colgo l’occasione per salutarLa cordialmente,

Avv.to U.Cavilli
Studio Legale Associato Cavilli & Mastruzzi.

Lettera ar Primpi (dall’Avvoàto)ultima modifica: 2010-05-21T07:37:04+02:00da
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